Informativa sull'Arbitro per le Controversie Finanziarie
Procedure di risoluzione alternativa delle controversie ai sensi degli artt. 4 e ss. dell'Allegato 1 del Regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del D.Lgs. 8 ottobre 2007, n. 179
1. Premessa
Il presente documento illustra il sistema di risoluzione alternativa delle controversie a cui i Clienti di IoInvesto SCF S.r.l. (di seguito "IoInvesto" o la "Società") possono ricorrere in caso di mancata soddisfazione rispetto ai reclami presentati alla Società in relazione ai Servizi di Consulenza Finanziaria.
Il sistema è gestito dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito "ACF"), istituito presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) con Delibera CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016 e successive modifiche (in particolare la Delibera CONSOB n. 20204 del 6 dicembre 2017 e la Delibera CONSOB n. 21867 del 26 maggio 2021).
2. Cos'è l'Arbitro per le Controversie Finanziarie
L'Arbitro per le Controversie Finanziarie è un organismo di risoluzione stragiudiziale (Alternative Dispute Resolution, ADR) delle controversie tra investitori e intermediari per la violazione, da parte degli intermediari, degli obblighi di:
- Diligenza
- Correttezza
- Informazione
- Trasparenza
previsti nei confronti degli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e del servizio di gestione collettiva del risparmio.
L'ACF è un organismo indipendente, imparziale e gratuito per l'investitore.
3. Soggetti che possono ricorrere all'ACF
Possono ricorrere all'ACF gli investitori al dettaglio (clientela retail) per le controversie con un valore non superiore a 500.000 euro.
Sono escluse dalla competenza dell'ACF:
- Le controversie già sottoposte ad altri organismi ADR
- Le controversie il cui valore eccede i 500.000 euro
- Le controversie pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria
- Le controversie escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento ACF
4. Quando è possibile ricorrere all'ACF
Il Cliente può ricorrere all'ACF:
- Solo dopo aver presentato un reclamo formale alla Società
- Solo se la Società non ha risposto entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo o se la risposta non è stata ritenuta soddisfacente
- Entro un anno dalla presentazione del reclamo alla Società
Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
5. Modalità di accesso all'ACF
Il ricorso all'ACF si propone esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale dedicato:
L'investitore deve registrarsi sul portale e compilare l'apposito modulo, allegando la documentazione rilevante (reclamo presentato alla Società, eventuale risposta, contratti, comunicazioni intercorse).
6. Procedimento e termini
Il procedimento davanti all'ACF si svolge in modo scritto, secondo le seguenti fasi:
- Presentazione del ricorso da parte dell'investitore
- Costituzione in giudizio della Società resistente entro 30 giorni
- Replica dell'investitore
- Controreplica della Società
- Decisione dell'ACF entro 90 giorni dal completamento dell'istruttoria
La durata media del procedimento è di circa 6 mesi dalla presentazione del ricorso.
7. Effetti della decisione
La decisione dell'ACF non è vincolante per le parti. Tuttavia, la Società è tenuta a rendere note al pubblico le decisioni dell'ACF a cui non si è conformata.
L'investitore conserva il diritto di rivolgersi in ogni momento all'autorità giudiziaria ordinaria, anche in pendenza del procedimento ACF o successivamente alla decisione.
8. Costi del procedimento
Il ricorso all'ACF è gratuito per l'investitore, salvo eventuali costi accessori (es. assistenza legale facoltativa).
In caso di accoglimento, anche solo parziale, del ricorso, la Società è tenuta a versare all'ACF un contributo per le spese del procedimento.
9. Rapporto con la procedura di reclamo presso la Società
Prima di ricorrere all'ACF, il Cliente deve obbligatoriamente presentare reclamo alla Società. Le modalità di presentazione del reclamo sono descritte nell'Informativa precontrattuale (art. 4 dell'Informativa).
Riepilogo dei recapiti per la presentazione del reclamo:
- E-mail: info@ioinvesto.net
- PEC: ioinvestoscf@pec.it
- Posta ordinaria: IoInvesto SCF S.r.l. - Via Guido Galimberti n. 8/A, 24124 Bergamo (BG)
La Società risponde entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo.
10. Rapporto con la piattaforma ODR europea
Per i Clienti consumatori residenti nell'Unione Europea, la Commissione Europea mette a disposizione la piattaforma di Online Dispute Resolution (ODR) accessibile all'indirizzo:
La piattaforma ODR e l'ACF sono procedure alternative tra loro: il Cliente può scegliere a quale ricorrere in base alle proprie esigenze.
11. Contatti dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie
Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) - istituito presso la CONSOB
- Sito web: www.acf.consob.it
- Indirizzo: Via G.B. Martini n. 3, 00198 Roma
- E-mail: acf@consob.it
12. Documenti correlati
- Informativa precontrattuale (art. 4 - Reclami) (consulta il documento)
- Informativa sulla privacy (consulta il documento)
- Termini e condizioni d'uso (consulta il documento)
- Cookie policy (consulta il documento)
- Whistleblowing (consulta il documento)